Obiettivo
Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus (di seguito anche “Fondazione Hospice” o “la Fondazione”) in aderenza ai propri valori, alla propria mission e ai principi comportamentali che guidano i propri operatori e all’impegno nel rispettare ed essere conformi alla normativa vigente, adotta la seguente procedura di gestione delle segnalazioni e adeguati canali, affinché tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Fondazione possano disporre di uno strumento omnicomprensivo attraverso il quale poter veicolare le segnalazioni di possibili violazioni ai sensi del D. lgs. 24/2023.
L’obiettivo del presente documento è descrivere le fasi di invio, ricezione, valutazione, analisi e gestione delle segnalazioni definendo ruoli e responsabilità del processo, l’oggetto delle segnalazioni, i soggetti legittimati a segnalare e il processo di gestione che il soggetto segnalante e la Fondazione seguiranno.
Ambito di applicazione
La presente procedura si applica a Fondazione Hospice, in tutte le sue sedi, e disciplina il processo di segnalazione per tutti i soggetti previsti dal D. lgs. 24/2023 ossia coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, quali amministratori, dirigenti, collaboratori a tempo indeterminato e anche a tempo determinato o che svolgano prestazioni occasionali, lavoratori somministrati, volontari e tirocinanti, nonché terze parti quali: lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti.
La Fondazione si impegna ad estendere l’ambito di applicazione anche a pazienti, care giver, visitatori e fornitori, che possono a loro volta effettuare segnalazioni di eventuali violazioni o segnalazioni propositive.
Possono presentare segnalazioni ai sensi della presente procedura anche ex dipendenti della Fondazione o coloro che hanno affrontato un percorso di selezione nel medesimo contesto.
Principi
I soggetti coinvolti nelle attività disciplinate dalla presente procedura devono operare nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e di poteri e dei principi di seguito stabiliti:
Riservatezza
Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse. L’identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti, o qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non devono essere rivelate, senza il suo consenso, a personale non coinvolto nella gestione della segnalazione. L’identità del segnalante, del segnalato e di altri soggetti coinvolti, può essere comunicata, ad esempio, solo se strettamente necessaria per la gestione della segnalazione e, in ogni caso, limitatamente ai soggetti responsabili della gestione della segnalazione, come descritto nella presente procedura. In questo caso, il segnalante deve essere tempestivamente informato e fornire il proprio consenso espresso.
Trasparenza
Le attività regolate dalla presente procedura devono provvedere a garantire la trasparenza nello svolgimento dei propri incarichi e a fornire un’informativa completa e veritiera.
Imparzialità, indipendenza e professionalità
Le Segnalazioni devono essere gestite garantendo il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la necessaria obiettività, competenza e professionalità.
Veridicità e fondatezza
Le Segnalazioni devono avere ad oggetto notizie di cui il Segnalante abbia una ragionevole certezza di fondamento.
Divieto di ritorsione a tutela dei segnalanti e delle altre parti coinvolte
Il divieto di ritorsione sussiste se il segnalante ha effettuato la Segnalazione sulla base di motivi fondati. Tale principio si applica anche ai sensi dell’art. 17 co. 4 del D. lgs. 24/2023 che disciplina le ritorsioni vietate nei confronti del segnalante e tutela da qualsiasi azione che possa comportare un danno ingiusto nei confronti dei soggetti coinvolti nella Segnalazione.
Definizioni
Fondazione Hospice
Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus, in tutte le sue sedi
Comitato Etico
Organo dotato di indipendenza e autonomia presieduto dal Vicepresidente di Fondazione Hospice.
Facilitatore
La persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che può operare sia all’interno sia all’esterno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Solo a titolo di esempio potrebbe essere il gestore delle segnalazioni, il responsabile diretto, il Responsabile del Personale, un collega o un soggetto terzo o qualsiasi altra figura interna o esterna all’organizzazione. Il facilitatore gode infatti delle stesse tutele del segnalante disciplinate al paragrafo “11. La tutela della riservatezza”.
Gestore della Segnalazione
La figura di Gestore della Segnalazione che assume il ruolo di Gestore del Canale ex art.4 co. 2 D.lgs. 24/2023.
Persona coinvolta
La persona fisica o giuridica citata nella Segnalazione come persona a cui è riconducibile la violazione o come persona altrimenti coinvolta.
Ritorsione
Qualsiasi condotta, atto od omissione, anche solo tentata o minacciata, commessa a seguito della Segnalazione che provochi, o possa provocare, al segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.
Segnalante
La persona che effettua la Segnalazione delle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Segnalazione
Comunicazione, effettuata in forma scritta o orale o mediante incontro, riguardo alla violazione.
Segnalazioni propositive
Nuove idee e proposte di miglioramento.
Terze parti
Violazioni ex art. 2 D.lgs. 24/2023
Comportamenti, atti od omissioni dannosi per la Fondazione e consistenti in:
Violazioni (altre)
Comportamenti, atti od omissioni dannosi per la Fondazione che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consistono in violazioni, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, di principi comportamentali sanciti nei regolamenti e/o norme organizzative (es. Vademecum della Fondazione di maggio 2018, procedure, circolari interne, ordini di servizio).
Ruoli e Responsabilità
Gestore della Segnalazione
Il Gestore della Segnalazione è responsabile delle seguenti attività:
In particolare, nell’adempimento delle proprie responsabilità, il Gestore della Segnalazione si occupa di:
Comitato Etico
Il Comitato Etico è un organo dotato di indipendenza e autonomia, presieduto dal Vicepresidente della Fondazione. Il Comitato fornisce supporto e pareri al Gestore della Segnalazione soprattutto nelle fasi di ammissibilità, valutazione e chiusura della segnalazione.
Segnalazioni
Possono costituire oggetto di segnalazione le violazioni ex art. 2 del D. lgs. 24/2023:
Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Non sono invece oggetto di segnalazione:
Affinché la segnalazione sia ammissibile è necessario che essa, oltre a rispettare i requisiti oggettivi di cui sopra, sia il più possibile circostanziata. In particolare, è necessario che risultino chiare:
È utile anche allegare l’eventuale documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.
In ultimo, al fine di favorire sempre più una cultura della trasparenza e facilitare il percorso di miglioramento continuo della Fondazione, i canali di segnalazione possono essere utilizzati anche per segnalare comportamenti disallineati rispetto ai principi comportamentali contenuti nei regolamenti della Fondazione e raccogliere raccomandazioni, suggerimenti o feedback positivi in merito a qualsivoglia aspetto che meriti attenzione, benché tale previsione sia più ampia di quella di legge.
Segnalante
Le Segnalazioni di violazioni ex art. 2 D. lgs. 24/2023 possono essere effettuate da:
Le segnalazioni relative ad altre violazioni e le segnalazioni propositive possono essere effettuate anche da pazienti, care giver, visitatori, fornitori e, in generale, altri portatori di interesse.
Ai soggetti che effettuano una segnalazione ex D.lgs. 24/2023, in linea con il presente documento, sono riconosciuti i diritti di tutela previsti dalla normativa stessa e indicati nella Parte III.
Ai soggetti che effettuano una segnalazione di altre violazioni o una segnalazione propositiva, la Fondazione si impegna a garantire una tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, resta ferma la possibilità di fruire della testimonianza del segnalante, eventualmente anche unitamente ad altre testimonianze, laddove sia necessario a tutela della Fondazione nelle sedi opportune anche giudiziarie.
Canali di Segnalazione
La Fondazione ha istituito canali interni per l’invio delle segnalazioni di violazioni ex art. 2 D.lgs. 24/2023 e le altre possibili segnalazioni, che possono essere presentate secondo le seguenti modalità:
PER TUTTE LE VIOLAZIONI (EX ART. 2 D.lgs. 24/2023)
UNICAMENTE PER LE VIOLAZIONI EX ART. 2 D.lgs. 24/2023
Il segnalante ha la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di ricorrere anche a un canale esterno attivo presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) o di utilizzare la divulgazione pubblica, intendendo per tale il ricorso alla stampa o a mezzi elettronici o comunque a mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Resta inteso che, nel caso in cui il segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità tramite piattaforma web o social media o qualsivoglia altra forma, la protezione della riservatezza di cui al capitolo 11 del presente documento non troverà applicazione.
UNICAMENTE PER ALTRE VIOLAZIONI O PER SEGNALAZIONI PROPOSITIVE
Fatte salve tutte le indicazioni contenute nella presente Politica di Gestione delle Segnalazioni, i collaboratori della Fondazione, possono utilizzare altri canali interni di segnalazioni quali:
Nell’utilizzo dei canali di segnalazione sopra descritti, il Segnalante può avvalersi del supporto di una persona fisica che possa sostenerlo nel processo e che assume il ruolo di Facilitatore.
In particolare, il Segnalante è autonomo nella scelta del Facilitatore e può identificarlo nella persona interna all’organizzazione a lui più di aiuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Facilitatore può essere anche identificato come il Responsabile diretto, il Responsabile del Personale, un collega, un soggetto terzo o qualsiasi altra figura interna all’organizzazione.
Il canale interno descritto al presente paragrafo può essere utilizzato anche per quanto concerne segnalazioni di altre violazioni o segnalazioni propositive.
Gestione della Segnalazione
Le segnalazioni interne ricevute tramite i canali descritti al paragrafo precedente saranno gestite secondo le modalità descritte di seguito.
Quando riceve una segnalazione in una forma diversa da quella scritta, il Gestore della Segnalazione è tenuto ad inserirla sulla piattaforma digitale dedicata.
Ricezione
Tale attività viene svolta dal Gestore della Segnalazione, il quale deve informare il Segnalante che la Segnalazione è stata recepita, entro 7 giorni dal ricevimento.
Tale informativa è accessibile, da parte del Segnalante, tramite una mail automatica di notifica inviata dalla piattaforma digitale per le segnalazioni, ad ogni modifica di stato della segnalazione stessa. Il Segnalante può accedere, tramite il link ricevuto, alla Segnalazione sulla piattaforma digitale e verificare lo stato di avanzamento oppure tramite una risposta alla mail o alla lettera inviata.
Qualora la Segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, la Segnalazione deve essere trasmessa da quest’ultimo, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone contestuale notifica al Segnalante.
Valutazione dell’ammissibilità della segnalazione ricevuta
Tale attività viene svolta dal Gestore della Segnalazione con il supporto del Comitato Etico e di eventuali consulenti esterni per le segnalazioni ex D.lgs. 24/2023 o altre segnalazioni.
Questa fase è finalizzata a:
Pertanto, il Gestore della Segnalazione, con il supporto del Comitato Etico, in base alla conformità della segnalazione al presente documento, ne valuta l’ammissibilità e ne dà comunicazione al Segnalante. Tale informativa è accessibile, da parte del Segnalante, tramite una mail automatica di notifica inviata dalla piattaforma digitale per le segnalazioni ad ogni modifica di stato della segnalazione stessa. Il segnalante può accedere, tramite il link ricevuto, alla segnalazione sulla piattaforma digitale e verificare lo stato di avanzamento. Oppure tramite una comunicazione via mail o lettera, se sono stati scelti questi canali di comunicazione.
Dopo aver appurato l’ammissibilità della segnalazione, il Gestore della Segnalazione, con il supporto del Comitato Etico, individua i soggetti responsabili da coinvolgere nella successiva fase di istruttoria, e indirizza agli stessi le informazioni minime necessarie al fine di avviare tale fase.
A tal proposito, si specifica che:
Istruttoria
Tale fase viene svolta e gestita e coordinata da dal Gestore della Segnalazione con il supporto del Comitato Etico. Il Gestore della Segnalazione deve avviare il processo dell’istruttoria e assicurarsi che sia svolta nei tempi stabiliti.
Il soggetto responsabile della fase di istruttoria assicura lo svolgimento delle attività di indagine e ispezione, e può avvalersi del contributo operativo e tecnico delle funzioni e/o consulenti esterni precedentemente identificati.
L’istruttoria è finalizzata allo svolgimento di ispezioni mirate che consentono di individuare, analizzare e valutare eventuali elementi che possano confermare la fondatezza degli eventi segnalati.
La fase di istruttoria deve essere imparziale nei confronti delle Funzioni interessate, del Segnalante e del soggetto della Segnalazione e deve essere condotta senza pregiudizi. Inoltre, deve essere riconosciuto al soggetto della violazione il diritto di rispondere come richiesto, nonché la possibilità di essere assistito.
Questa fase deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi, enunciati di seguiti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Inoltre, la Funzione Risorse Umane è coinvolta nella fase di istruttoria per garantire l’attuazione di misure di protezione per il segnalante e il soggetto segnalato, e per valutare gli impatti da un punto di vista giuslavoristico.
Chiusura
Tale fase viene svolta e coordinata dal Gestore della Segnalazione, con il supporto del Comitato Etico, in base all’oggetto della segnalazione e dei responsabili di funzioni interne all’organizzazione e/o di consulenti esterni coinvolti nelle fasi precedenti. La fase di chiusura indica la fine del processo. Un caso deve essere chiuso se non si ritengono necessarie altre azioni e non devono essere svolte ulteriori indagini. Durante questa fase, devono essere presi in considerazione i seguenti passaggi:
Se durante la fase di valutazione è stata confermata la violazione, il Responsabile della Funzione impattata dall’oggetto di segnalazione (che è risultata fondata), può essere coinvolto per definire il piano d’azione relativo alle aree e ai processi interessati dalla segnalazione.
Inoltre, il Gestore della Segnalazione, d’accordo con l il Comitato Etico, e con il supporto delle funzioni e/o consulenti coinvolti in sede di istruttoria, procederà a:
Al termine della fase di chiusura, il Gestore della Segnalazione, d’accordo con il Comitato Etico e con il supporto delle funzioni e/o dei consulenti coinvolti, fornisce un riscontro alla segnalazione. Tale informativa è accessibile, da parte del segnalante, tramite una email automatica di notifica inviata dalla piattaforma digitale per le segnalazioni ad ogni modifica di stato della segnalazione stessa. Il segnalante può accedere, tramite il link ricevuto, alla segnalazione sulla piattaforma digitale e verificare lo stato di avanzamento oppure tramite una risposta alla mail o alla lettera inviata.
Il riscontro fornito in tale comunicazione deve dare conto dell’esito della segnalazione e, in particolare, a titolo di esempio, tale comunicazione può essere:
Il Gestore della Segnalazione deve fornire un primo riscontro, anche solo interlocutorio, al segnalante entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Divieto di ritorsione
Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Costituiscono ritorsioni, ad esempio:
La tutela della riservatezza
L’identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.
In particolare, relativamente alla rivelazione della identità del segnalante, il Decreto (art.16) prevede le seguenti tutele:
La riservatezza viene garantita anche:
La riservatezza è rispettata anche attraverso l’adozione di uno strumento di segnalazioni dedicato che garantisca sistemi di crittografia.
Processo di miglioramento continuo
In aggiunta a quanto sopra indicato nella presente procedura, sarà cura della Fondazione definire eventuali raccomandazioni in merito all’adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi organizzativi interessati dalle segnalazioni e monitorare lo stato di attuazione delle suddette azioni correttive, al fine di attivare un percorso virtuoso di miglioramento continuo del sistema di controllo interno.
Archiviazione e tracciabilità della documentazione
Le segnalazioni devono essere tracciate nel rispetto dei requisiti privacy.
In caso di segnalazione effettuata in forma orale o tramite incontro diretto, la segnalazione deve essere tracciata mediante:
Tutti i documenti relativi alla segnalazione devono essere conservati per tutto il tempo necessario a gestirla. L’obbligo di conservazione della documentazione relativa alla segnalazione decade dopo 5 anni dalla data in cui l’esito del processo di segnalazione è stato comunicato al segnalante.
Alla scadenza, la documentazione deve essere eliminata.
Formazione e comunicazione
La Fondazione, in adesione dei propri valori e principi comportamentali, si impegna a prevedere misure adeguate a sensibilizzare il personale e i Terzi sul sistema di segnalazione, compresa la sua procedura, il processo da seguire e i requisiti da rispettare.
La formazione diretta al personale e collaboratori è organizzata in occasione dell’assunzione del personale e sottoposta ad aggiornamento regolare, in occasione di modifiche normative significative, in linea con i ruoli e il coinvolgimento nel processo di segnalazione.
Tale formazione interna deve riguardare i seguenti aspetti:
Inoltre, tutto il personale deve comprendere che:
Inoltre, al fine di rendere i Terzi consapevoli della presente procedura è prevista, all’interno della documentazione contrattuale un’apposita informativa, da accettare per presa visione in sede di sottoscrizione.
Le informazioni in merito ai canali, procedure e presupposti per effettuare le segnalazioni interne, esterne o tramite divulgazione pubblica devono essere chiaramente condivise con tutte le persone legittimate ad effettuare segnalazioni.
Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e sul sito internet della Fondazione, nella sezione dedicata.
Misure disciplinari
La Fondazione, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, potrà definire provvedimenti disciplinari nel caso in cui sia stata accerta, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Inoltre, a tali soggetti non saranno riconosciuti i diritti di tutela previsti dalla normativa stessa.
Sono previste altresì sanzioni disciplinari a carico di coloro che violano le misure a tutela del segnalante e/o ostacolano la presentazione di una segnalazione.
Norme di riferimento e Privacy
Principale quadro normativo e altri riferimenti rilevanti che costituiscono la base di questa procedura e dei suoi processi:
I dati personali devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e dei relativi recepimenti locali.
Tutti i dati personali non utili alla gestione della segnalazione non devono essere raccolti. Inoltre, in caso di raccolta accidentale, tali dati devono essere immediatamente cancellati.
Il trattamento dei dati personali sarà gestito in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché ad ogni altra legge e/o regolamento applicabile.
Saranno trattati sia i dati personali del Segnalante – qualora la Segnalazione non sia anonima – sia i dati personali del soggetto coinvolto e/o di eventuali terzi, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nell’ambito dell’indagine necessaria e opportuna per accertare e verificare la fondatezza o meno della segnalazione.
Titolare del trattamento è La Fondazione che agirà in ogni caso come autonomo titolare del trattamento.
Qualora vi sia il rischio che dall’esercizio dei diritti riconosciuti ai sensi del Capo III del GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del segnalante, e che possa essere compromessa la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, ci si riserva la facoltà di limitare o ritardare l’esercizio di tali diritti, in conformità alle disposizioni di legge applicabili. In nessun caso il soggetto coinvolto o terzi potranno esercitare il diritto di accesso per ottenere informazioni sull’identità del segnalante.
La Fondazione si riserva di valutare, caso per caso, le specifiche circostanze e condizioni che rendano opportuno informare specificamente il soggetto coinvolto della conclusione della procedura di verifica avviata, al fine di evitare abusi e comunque garantire la sua tutela dei diritti dell’interessato.
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